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Noleggio natanti, le ultime novità normative

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Sul noleggio natanti, il parlamento ha di recente approvato alcune modifiche al Codice della nautica che introducono diverse importanti novità. Prima di illustrarle, occorre ricordare che per “natanti” si intendono per legge le unità da diporto con scafo di lunghezza inferiore ai 10 metri. I natanti sono quindi diversi dalle “imbarcazioni”, con cui la legge identifica le unità con scafo dai 10 ai 24 metri, e dalle “navi da diporto”, che hanno lunghezza maggiore di 24 metri.

Fatta questa premessa, possiamo passare a illustrare le novità normative che riguardano il noleggio natanti. Chi fosse invece interessato a una panoramica più ampia sulle normative che riguardano le attività di noleggio di imbarcazioni da 10 a 24 metri, può leggere il nostro articolo dedicato al noleggio barche.

Il noleggio natanti è vietato alle scuole nautiche

Il noleggio natanti è disciplinato dagli articoli 2 e 27 del Codice della nautica e dagli articoli 78-91 del Regolamento al Codice della nautica. Un recente decreto ministeriale, emanato il 6 aprile 2023 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 106 dell’8 maggio 2023, ha introdotto alcune modifiche riguardanti i “requisiti, formalità e obblighi da ottemperare per l’utilizzazione di natanti e moto d’acqua ai fini di locazione o noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne”. Tali modifiche sono state rese necessarie in seguito ad alcune difficoltà di interpretazione e di applicazione delle normative vigenti.

La novità normativa più importante riguarda i soggetti che possono intraprendere l’attività di noleggio natanti. In base alla nuova legge infatti, l’utilizzo commerciale dei natanti è possibile per le attività di locazione, di noleggio e di diving, mentre non è prevista per le scuole nautiche.

Nella versione precedente del testo non era contenuta nessuna esclusione esplicita per le scuole nautiche, e questo aveva dato adito a contenziosi, tali per cui si è dovuti intervenire con la modifica normativa. Il recente decreto ministeriale va anche a definire meglio l’operatore commerciale abilitato al noleggio natanti, illustrandolo come una “impresa costituita sotto forma di società o di ditta individuale, centro di immersione subacquea, circolo o associazione o organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), che esercita l’attività di locazione, noleggio e diving”.

noleggio natanti normative moto d'acqua

Periodo contrattuale e avvio dell’attività

Un’altra modifica normativa riguarda la definizione del noleggio e le pratiche per l’avvio dell’attività. Il nuovo decreto ministeriale afferma esplicitamente che il periodo di tempo contrattuale del noleggio natanti può andare anche a ore, e non solo a giorni; inoltre stabilisce che l’operatore commerciale è tenuto a presentare in via preliminare una “Comunicazione di inizio attività di locazione e noleggio” all’autorità marittima o della navigazione competente nel suo territorio.

A tale comunicazione vanno allegati i seguenti documenti:

  1. certificato di iscrizione alla Camera di commercio in cui sia indicata l’attività di locazione o noleggio di unità da diporto e/o di moto d’acqua;
  2. elenco delle unità da impiegare, distinte per numero progressivo;
  3. copia della dichiarazione di potenza del motore o del certificato d’uso del motore di tutte le unità da noleggiare;
  4. copia del certificato di omologazione o della dichiarazione di conformità CE delle unità, ove previsti;
  5. copia del certificato di idoneità al noleggio delle unità;
  6. copia delle polizze assicurative relative alle unità da locare o noleggiare.

L’attività di noleggio natanti, afferma il decreto, può avere inizio dalla data di presentazione della comunicazione di cui sopra. Inoltre, è obbligatorio conservare tale documentazione sia nella sede dell’impresa, sia a bordo di ogni natante destinato al noleggio.

L’operatore commerciale è anche tenuto a comunicare, entro quindici giorni, ogni variazione all’elenco delle unità a noleggio, la cessazione dell’attività e “ogni altro atto o fatto comunque modificativo o impeditivo dell’esercizio dell’attività”. In caso di mancato rispetto di tali adempimenti o di irregolarità verificate durante eventuali ispezioni, l’autorità marittima o della navigazione competente può inviare un provvedimento di diffida all’ulteriore esercizio dell’attività.

gommoni a noleggio

Gli obblighi per le attività di noleggio natanti

Il decreto ministeriale tratta anche gli obblighi generali da rispettare per le attività di noleggio natanti e moto d’acqua. In base alla norma, i mezzi devono essere contrassegnati in modo visibile con il nominativo dell’operatore commerciale e un numero progressivo; e prima del noleggio, l’operatore deve sottoscrivere un contratto oppure un documento fiscale che attesti il pagamento da parte del cliente. In entrambi i casi, il foglio deve riportare i seguenti dati:

  • tipologia della prestazione; 
  • numero progressivo dell’unità noleggiata;
  • numero massimo di persone imbarcabili sull’unità noleggiata;
  • dati anagrafici, domicilio e recapito telefonico di entrambe le parti (noleggiatore e noleggiante);
  • estremi della patente nautica, qualora richiesta per la conduzione del natante.

L’originale o una copia conforme del titolo contrattuale va conservata a bordo per tutta la durata del noleggio.

Oltre alla sottoscrizione del contratto o documento fiscale, l’operatore è tenuto, prima di effettuare la consegna del natante, a verificare che il cliente abbia compiuto il sedicesimo anno di età, a informarlo dell’obbligo di possesso della patente nautica almeno di categoria A per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa, della distanza di navigazione dalla costa cui il natante è abilitato, delle modalità di funzionamento del motore, del corretto uso delle dotazioni di sicurezza di bordo e del sistema di ancoraggio e delle eventuali prescrizioni particolari dell’autorità marittima locale.

L’operatore, precisa infine la legge, è tenuto consegnare il natante in perfetta efficienza e con la dotazione di tutti i documenti di bordo e dei mezzi di salvataggio e di sicurezza previsti dall’allegato V del Regolamento di attuazione del Codice della nautica.

Tali dotazioni vanno altresì mostrate al cliente prima dell’utilizzo del natante.

È assolutamente proibito il noleggio natanti in sublocazione e per la pratica dello sci nautico per conto terzi.

Un capitolo ulteriore riguarda le attività di noleggio natanti per appoggio alle immersioni subacquee, regolamentate dagli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale, che prevedono vari obblighi aggiuntivi come il certificato di iscrizione alla Camera di commercio da cui risulti l’attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo, l’apposita polizza assicurativa prevista per i natanti di appoggio alle immersioni subacquee e il mantenimento di un registro speciale con i nominativi e i recapiti del conduttore del mezzo, dell’istruttore e del soggetto abilitato al primo soccorso subacqueo, oltre al piano di immersione con indicazione di data, ora, luogo e numero di partecipanti all’immersione.

Gli obblighi per i clienti

L’allegato II del decreto ministeriale riporta infine una serie di istruzioni per i soggetti che noleggiano il natante. Tali istruzioni, che vanno consegnate obbligatoriamente all’utilizzatore in tutti i casi in cui non è richiesta la patente nautica, prevedono quanto segue:

  • Il conduttore del natante è responsabile della navigazione dell’unità, dell’utilizzo delle sue attrezzature, della sicurezza degli occupanti e dei terzi e non può sublocare l’unità o utilizzarla per lo sci nautico o per il traino di altre unità.
  • Prima di lasciare l’ormeggio, l’utilizzatore deve documentarsi sulle eventuali specifiche ordinanze dell’autorità competente che regolano la navigazione nell’area di interesse, verificare la disposizione e il corretto uso delle dotazioni di sicurezza presenti a bordo, controllare la presenza di carburante, leggere il bollettino meteorologico del giorno e informarsi sui limiti di navigazione in caso intenda navigare in vicinanza di parchi e aree marine protette.
  • Prima di accendere il motore, l’utilizzatore deve verificare che tutte le persone siano a bordo, che non ci siano cime in acqua e che lo stacco di sicurezza del motore fuoribordo sia allacciato.
    Le istruzioni devono inoltre illustrare:
  • il funzionamento dello stacco di sicurezza per i motori fuoribordo;
  • i principi di governo del natante (compresa la distinzione tra l’effetto del motore con comando a barra e quello con l’uso di timoneria);
  • i limiti di velocità (con l’indicazione dei limiti di 8 nodi entro 500 metri dalle coste rocciose alte sul mare ed entro 1000 metri dalle spiagge basse e di 3 nodi nei porti, nelle rade e nelle baie dove sostano altre unità all’ancora);
  • le modalità di ingresso e di uscita dai porti (con l’indicazione, corredata di immagini, delle precedenze e dell’obbligo di tenere la propria destra in entrata e in uscita, salvo diverse indicazioni da parte dell’autorità marittima competente, e di dare precedenza alle unità in entrata e in uscita dal porto se si naviga attraversando la fascia di 500 metri dall’imboccatura);
  • le aree riservate alla balneazione (con la distanza dalla costa e la funzione dei corridoi di lancio per l’ingresso e l’uscita in sicurezza dalla zona riservata alla balneazione);
  • i segnali dei subacquei in immersione e la distanza da tenere dagli stessi (anche in questo caso, con corredo di immagini);
  • le precedenze da rispettare (con spiegazioni, corredate da immagini, dei diritti di rotta, in particolare su quando due unità che navigano a motore si vanno incontro con rotte direttamente opposte o quasi opposte, quando due unità a motore navigano con rotte che s’incrociano, quando due unità che navigano a vela si avvicinano l’una all’altra e ciascuna di esse prende il vento da lati diversi, quando due unità che navigano a vela si avvicinano l’una all’altra e ciascuna di esse prende il vento dallo stesso lato, e quando ci si imbatte in unità intente a pescare e in unità adibite a pubblico servizio di linea);
  • il funzionamento dell’ancoraggio (con spiegazioni, corredate da immagini, su come disporre l’unità rispetto alla direzione del vento e con l’indicazione della lunghezza base della cima o catena pari a tre volte la profondità del fondale);
  • la navigazione con onda (con spiegazioni, corredate da immagini, su come affrontare il mare formato di prua, specificando all’utente di non affrontare le creste dell’onda frontalmente, bensì con la tre-quarti della prua ovvero il mascone; di graduare l’acceleratore, arrivando con un buon abbrivio, ma in decelerazione, sulla cresta dell’onda e di riaccelerare appena la cresta è stata scavalcata);
  • l’uso del VHF, specificando le modalità di trasmissione e i principali termini utilizzati per la comprensione la comunicazione (“passo”, “ricevuto”, “interrogativo”, eccetera), la funzione del canale 16 e i periodi di silenzio obbligatori durante i primi tre minuti di ogni mezz’ora, le modalità della chiamata di immediato pericolo (“mayday”), le modalità della chiamata di sicurezza (“pan”), i canali utilizzabili per la comunicazione barca-barca e quello riservato alla trasmissione del bollettino meteo, le responsabilità del conduttore per l’uso improprio dell’apparato; 
  • i fanali dei porti (con la spiegazione, corredata da immagini, della loro funzione di allineamento rispetto all’imboccatura del porto);
  • i principali fanali delle unità (con la spiegazione, corredata da immagini, delle luci mostrate da un’imbarcazione a vela, da un’imbarcazione a motore e da una nave di lunghezza superiore a 50 metri, con vista da prua, da poppa e di una fiancata, nonché l’indicazione dei fanali mostrati da un’unità a vela che naviga a motore, del fanale giallo lampeggiante di un aliscafo e delle luci di fonda).

Ulteriori norme locali

Il decreto ministeriale sulla disciplina del noleggio natanti specifica che per eventuali esigenze di carattere locale non previste dalla norma stessa, sono valide le ordinanze dell’autorità marittima o della navigazione interna territoriale competente, d’intesa con gli enti locali e sentite le associazioni nautiche nazionali maggiormente rappresentative.

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