Didattica Nautica

La Barca A Vela

Definizione Dei Mezzi Per La Navigazione Da Diporto

 

Quando nel linguaggio di ogni giorno, vogliamo riferirci a mezzi usati per la navigazione a fini diportistici e sportivi, usiamo indifferentemente vari termini quali ad esempio “barche”, “imbarcazioni”, “yacht” e simili. Parlando di norme che riguardano la navigazione da diporto dobbiamo invece essere molto precisi nell’uso dei termini poiché essi hanno ben precise definizioni contenute nelle norme che possono comportare conseguenze giuridiche e fiscali assai diverse.

La classificazione dei mezzi destinati alla navigazione da diporto va fatta sulla base delle seguenti definizioni previste dal Codice della Navigazione da Diporto (art.3 del D.Lgs N. 171/2005):

 

  • Unità da diporto: tutte le costruzioni di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinate alla navigazione da diporto.
  • Nave da diporto: sono le unità con scafo di lunghezza superiore a 24 metri.
  • Imbarcazione da diporto: sono le unità con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri.
  • Natante da diporto: sono costituiti dalle seguenti unità:

a)     unità da diporto a remi;

b)     unità da diporto con scafo pari o inferiore a 10 metri;

c)      ogni unità da diporto di cui alle lettere a e b utilizzate in acque interne.

 

Ne deriva che il termine unità da diporto è quello di carattere generico che si deve utilizzare per indicare ogni tipo di barca o costruzione atta alla navigazione.

Il termine navi da diporto ricomprende le unità da diporto oltre i 24 metri che spesso nella pratica sono chiamati “yacht” o “grandi yacht”.

Il termine imbarcazioni da diporto ricomprende le unità tra i 10 e i 24 metri, sia a motore che a vela.

Il termine natante da diporto ricomprende tutte le unità da diporto di lunghezza inferiore ai 10 metri, usate sia in acque marittime che in acque interne, sia a motore che a vela, nonché tutte le barche a remi. Rientrano in tale categoria anche le unità più piccole denominate, a titolo di esempio, pattini, mosconi, pedalò, tavole a vela. Rientrano infine in tale categoria gli acquascooter o moto d’acqua per i quali esiste peraltro una disciplina particolare.

 

La navigazione da diporto è regolata dal Codice della Nautica da Diporto.

Il Codice definisce la navigazione da diporto come quella effettuata in acque marittime o interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fini  di lucro. Per quanto riguarda i mezzi per la navigazione da diporto occorre distinguere tra quelli che vengono utilizzati per uso privato e quelli che vengono utilizzati per uso commerciale.

L’uso privato dei mezzi per la navigazione da diporto si determina quando un’unità da diporto è utilizzata da persone fisiche per una navigazione in acque marittime o interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fini di lucro.

L’uso commerciale dei mezzi per la navigazione da diporto si determina quando un’unità da diporto è impiegata per fini di lucro da parte di persone fisiche o giuridiche che ne hanno la proprietà, ma viene pur sempre utilizzata da persone fisiche che ne hanno il possesso o la detenzione per una navigazione in acque marittime o interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro.

L’uso commerciale dei mezzi per la navigazione da diporto può verificarsi quando gli stessi sono utilizzati:

  • come oggetto di contratti di locazione e noleggio
  • per l’insegnamento professionale della navigazione da diporto
  • come unità appoggio utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

Naturalmente la distinzione tra uso privato ed uso commerciale dei mezzi di navigazione è di fondamentale importanza per stabilire il regime applicabile da un punto di vista civilistico, amministrativo e fiscale.