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Barche, motori e moto d’acqua, ecco le nuove norme

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È entrata in vigore ieri, lunedì 18 gennaio, la nuova direttiva europea sulla nautica da diporto. Si tratta di nuove norme che riguardano soprattutto i temi della sicurezza e della salvaguardia ambientale nella costruzione di unità da diporto (dai 2,5 metri ai 24 metri), le moto d’acqua, i motori, e la componentistica in generale.

In sostanza, la nuova normativa obbliga le aziende a osservare vincoli e regole più severe nelle loro produzioni. Ci sarà tempo un anno per adeguarsi alle direttive europee.

Numerose le novità previste che riguardano come detto soprattutto i temi della sicurezza e del rispetto ambientale. I 48 articoli del decreto (più i numerosi allegati) regolamentano le nuove produzioni per quanto riguarda i gas di scarico dei motori marini, i cui limiti di emissione dovranno essere più restrittivi, una totale ridefinizione delle categorie di progettazione CE, oggi legate alle condizioni meteomarine e non al tipo di navigazione, il livello delle emissioni acustiche dei motori, i criteri di sicurezza relativi ai sistemi di protezione contro le cadute in mare e per le risalite a bordo.

In questo ambito è stato introdotto il concetto di rischio di rovesciamento per i catamarani, in virtù del quale tutti i nuovi multiscafi dovranno avere uscite di emergenza utilizzabili con la barca capovolta.

Le nuove norme in tema di salvaguardia ambientale riguarderanno anche gli impianti di bordo, per i quali è previsto che tutti i servizi igienici siano collegati ai serbatoi delle acque nere.

Il decreto fissa poi una lunga serie di criteri e procedure per l’acquisizione dei marchi CE, in merito ai controlli e agli organismi che li eseguiranno, sulle norme per le importazioni e distribuzione dei prodotti.

Questo è il link dove scaricare il testo integrale la DirettivaNelle prossime settimane analizzeremo, punto per punto, le novità che comportano le nuove norme.

 

3 Comments

  1. Grazie…..da una prima veloce lettura , mi sembra esistere una discrepanza in merito alla Portata massima dell’imbarcazione , infatti nell’allegato 1 al punto 2.2 si legge che la stessa deve intendersi come quanto definito sulla base del punto 3.6 ad esclusione dei serbatoi acqua e carburante pieni……al punto 3.6 si legge : La portata massima consigliata dal fabbricante [carburante, acqua,provviste, attrezzi vari e persone (in chilogrammi)] per la quale l’unita’ da diporto e’ stata progettata e’ determinata conformemente
    alla categoria di progettazione (sezione 1), alla stabilita’ e al
    bordo libero (punto 3.2) e alla galleggiabilita’ (punto 3.3).
    ..ora , in presenza di una marcatura su targhetta di omologazione CE di un carico max 8pax + bagaglio pari a 800 kg…..come deve intendersi correttamente ?? ……con o senza carburante e acqua ?
    Grazie ancora e a presto

  2. …..buon pomeriggio…qualcuno ha qualche delucidazione in merito al commento e quesito posto in precedenza ?
    Grazie 😉

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